Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi Senato della Repubblica
Al presente il Consiglio è formato da 17 Cardinali, due Patriarchi, due Arcivescovi Maggiori, un Arcivescovo e un Vescovo. Questa pagina vi permette di accedere alle istruzioni e alle direttive vincolanti per la redazione di testi ufficiali emananti dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale. Inoltre, la regola enunciata al paragrafo 12, lettera b), primo periodo, non è applicata nella prassi corrente.
Numerazione e rubricazione degli articoli.
Con l’attribuzione di questa funzione al Consiglio Pontificio per i Testi Legislativi viene affidata stabilmente ad un organismo della Santa Sede, per la prima volta nella storia della Chiesa, una competenza simile a quella che negli ordinamenti statali hanno le Corti Costituzionali. Ho voluto comunque sottolineare la parola simile perché, anche se in pratica la finalità è identica (salvaguardare, cioè, il principio della gerarchia delle norme), lo strumento giuridico e l’ampiezza della competenza non sono certamente gli stessi negli ordinamenti statali e nell’ordinamento canonico. https://zenwriting.net/scentsuede5/traduzione-dei-manuali-duso-traduzione-di-documentazione-tecnica In primo luogo, perché il Consiglio non è un tribunale; in secondo luogo, perché la sua competenza – in mancanza di una legge costituzionale o fondamentale – non è delimitata come avviene negli Stati dalla natura delle leggi (le leggi cosiddette ordinarie) ma dalla fonte di diritto da cui emanano (i legislatori «infra supremam auctoritatem»). Le ragioni di queste differenze, che rendono il Consiglio un organismo atipico dal punto di vista civilistico – come atipica è la stessa società ecclesiastica riguardo alle società puramente umane –, sono https://www.tradurre.it/ state le seguenti. L’ipotesi su cui si basa il presente articolo è che la disciplina della linguisticaapplicata possa dare un valido contributo al miglioramento dellascrittura legislativa.
Il Processo di Formazione dei Decreti Legislativi in Italia
- Al fine di rendere i testi specialistici piùaccessibili in termini di elaborazione e interpretazione, i linguisti propongonola easification delle proposizioni normative, in modo da rendere il testochiaro, preciso, univoco, onnicomprensivo e il più trasparente possibile inbase alle risorse linguistiche a disposizione del legislative drafter.
- Il 20 aprile 2001 i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno congiuntamente adottato una «Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi». Consulta il sito
- Certamente, come è stato opportunamente fatto notare, «il Papa può affidare a qualche dicastero o gruppo di persone la preparazione dei testi legislativi, ma chi dà loro forza di legge è solo, e personalmente, il Papa»[45].
- Da notare, però, che con la «recognitio» non si cambia né la natura né l’autore del provvedimento.
- In un suo commento alla Cost.
Recenti studi linguistici dimostrano che i legislative draftersspesso non colgono l’essenza dei concetti politici che hanno il compitodi comunicare, proponendo un metodo attraverso il quale questi ultimipossano raggiungere tale obiettivo e di verificarne l’adeguatezza e rispondenzaalla volontà del legislatore. Al fine di rendere i testi specialistici piùaccessibili in termini di elaborazione e interpretazione, i linguisti propongonola easification delle proposizioni normative, in modo da rendere il testochiaro, preciso, univoco, onnicomprensivo e il più trasparente possibile inbase alle risorse linguistiche a disposizione del legislative drafter. L’articoloprevede inoltre una comparazione fra le easification strategies e le simplificationstrategies, e i casi in cui ciascuna strategia possa essere applicata consuccesso a seconda della tipologia del testo e della funzione che esso devesvolgere nelle intenzioni del legislatore. Mi sembra opportuno rilevare, quanto all’espressione “richieste legittimamente presentate in materia dagli interessati” (art. 24, § 1), che essa è stata desunta per doverosa fedeltà normativa dall’art. Articolo 21 – In base alle risoluzioni della Sessione plenaria o/e della Sessione ordinaria, raccolte accuratamente nel verbale dal Sottosegretario, viene preparato per ogni singola questione un Foglio d’Udienza, nel quale sono riferiti sinteticamente i pareri dei membri presenti alla Riunione e le conclusioni raggiunte, ordinariamente in forma di responsum al dubium proposto. Articolo 19 – § 1. Circa i dubbi ammessi per una eventuale risposta autentica si chiede, secondo la loro importanza e difficoltà, il voto scritto di due o più Consultori. Articolo 18 – Ai dubbi che provengono da una non appropriata conoscenza della legge, o sono comunque da ritenersi soggettivi perché le parole della legge sono in se stesse certe, sarà data una risposta sotto forma di chiarimenti, benché in modo ufficiale. Risponde il Presidente, sentito il parere del Segretario e, se la materia lo esige, del Congresso, sentito anche il parere di Consultori, a seconda del problema in esame. Nel testo della risposta si farà notare che non si tratta di una interpretazione autentica. È opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata.Analoga previsione è contenuta nelle disposizioni legislative di delegificazione, nel quale caso l'abrogazione ha effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Le regole sono state poi aggiornate sulla base di una elaborazione tecnica svolta dagli uffici del Senato e della Camera unitamente agli uffici del Governo. Il 20 aprile 2001 i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno congiuntamente adottato una «Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi».